Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, viene eliminata la clausola che consestiva lo svolgimento degli spettacoli o delle lezioni nelle scuole di ballo se si fosse rispettata la distanza di sicurezza.
Nel decreto, all’art.2 si leggono infatti i seguenti punti, validi su tutto il territorio nazionale:
-
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli inematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
-
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, iscoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
-
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Il testo completo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
All’art.5 (Disposizioni transitorie e finali) si legge inoltre che
-
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Ricordiamo infine di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie allegate (Allegato 1) al suddetto decreto.